Articolo 3 Ciascuna parte incoraggera' la cooperazione reciproca tra le Istituzioni e le associazioni culturali in entrambi i Paesi. A queste Istituzioni verra' riconosciuto il trattamento piu' favorevole, in modo tale da facilitare la cooperazione reciproca in accordo con le leggi ed i regolamenti applicabili nel Paese ospite.