Articolo 9 Questo Accordo e' soggetto a procedura di ratifica ed entrera' in vigore alla data del ricevimento dell'ultima delle notifiche attraverso le quali le Parti avranno formalmente comunicato vicendevolmente che le rispettive procedure interne sono state completate. Qualsiasi emendamento a questo Accordo dovra' essere formulato per iscritto e solo con consenso reciproco.