(Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo del Montenegro-art. 6)
 
                             Articolo 6 
 
    I risultati scientifici e tecnologici, ovvero i dati scientifici,
gli sviluppi tecnologici e le invenzioni derivanti dalle attivita' di
cooperazione nell'ambito del presente Accordo, che non rientrano  nei
diritti di proprieta' industriale e che non contengono dati che sono,
secondo la legislazione nazionale  di  ciascuna  Parte,  coperti  dal
segreto, non saranno resi noti  a  terzi  senza  il  previo  consenso
scritto  di  entrambe  le  Parti,  a  meno  che   le   organizzazioni
partecipanti non dispongano in senso diverso.