Articolo 6 I risultati scientifici e tecnologici, ovvero i dati scientifici, gli sviluppi tecnologici e le invenzioni derivanti dalle attivita' di cooperazione nell'ambito del presente Accordo, che non rientrano nei diritti di proprieta' industriale e che non contengono dati che sono, secondo la legislazione nazionale di ciascuna Parte, coperti dal segreto, non saranno resi noti a terzi senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti, a meno che le organizzazioni partecipanti non dispongano in senso diverso.