Articolo 10 Scambio materiale scientifico, filmico, etno-antropologico e visuale Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentari riguardante i loro Paesi.