(Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Senegal-art. 10)
 
                             Articolo 10 
               Scambio materiale scientifico, filmico, 
                    etno-antropologico e visuale 
 
    Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo  scambio  e  la
diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale,  scientifico
o tecnico, di musica registrata  e  audiovisivi  etno-musicali  e  di
tradizione orale, e  di  film  d'interesse  educativo  o  documentari
riguardante i loro Paesi.