(Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Slovacca-art. 1)
 
                               ACCORDO 
 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  E 
 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA 
 
SULLA COOPERAZIONE IN  MATERIA  DI  CULTURA,  ISTRUZIONE,  SCIENZA  E
                             TECNOLOGIA 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo   della
Repubblica Slovacca, di seguito denominati le «Parti Contraenti», 
    Animati da mutuo desiderio di rafforzare la  cooperazione  tra  i
rispettivi Paesi nei  campi  della  cultura,  dell'istruzione,  della
scienza e della tecnologia; 
    Spinti dal desiderio di intensificare i legami d'amicizia  tra  i
due Stati; 
    Convinti  che  gli  scambi  e   la   collaborazione   nei   campi
summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e
comprensione fra i popoli italiano e slovacco; 
    Tenuto conto altresi' dell'Accordo di Cooperazione Culturale  tra
il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica
Socialista Cecoslovacca,  firmato  a  Praga  il  18  maggio  1971,  e
dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo della  Repubblica  Federativa
Ceca e Slovacca, firmato a Roma il 30 novembre 1990; 
    Consapevoli, anche nell'ambito delle  azioni  comuni  finalizzate
alla salvaguardia dei  diritti  umani,  dello  sviluppo  sempre  piu'
intenso dell'integrazione sia a livello europeo  che  regionale,  con
riferimento ai  programmi  dell'UNESCO,  dell'Unione  Europea  e  del
Consiglio d'Europa, nonche' dell'Iniziativa Centro Europea e di altri
Organismi Internazionali e Regionali; 
    Convinti che i predetti scambi e  collaborazioni  possano  essere
ulteriormente sviluppati mediante intese tra  Ministeri,  Istituzioni
culturali, d'istruzione e scientifiche, nonche' tra Regioni  ed  Enti
territoriali interni ai rispettivi Paesi; 
 
                    hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
           Disposizioni generali e obiettivi dell'Accordo 
 
    1. Lo scopo del presente Accordo e' di  realizzare  programmi  ed
attivita' comuni atti a rafforzare la collaborazione culturale  e  di
istruzione,  scientifica  e  tecnologica,  ivi  compreso  il  settore
artistico e delle politiche giovanili e sportive. A  tale  scopo,  le
Parti Contraenti assicurano gli scambi di informazioni, di  materiale
e di esperti. 
    2. Le Parti Contraenti si impegnano altresi'  ad  incoraggiare  e
favorire  la  partecipazione  congiunta  ai  Programmi   dell'UNESCO,
dell'Unione Europea  e  del  Consiglio  d'Europa,  nonche'  a  quelli
dell'Iniziativa Centro Europea e di altri Organismi Internazionali  e
Regionali. 
    3. Le Parti  Contraenti  favoriscono  le  relazioni  dirette  fra
citta' e regioni dei due Paesi  per  l'attuazione  di  iniziative  di
comune interesse nei settori previsti dal presente Accordo.