Articolo 11 Diritti d'autore e protezione della proprieta' intellettuale Le Parti Contraenti si impegnano ad una stretta cooperazione nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Le Parti Contraenti si impegnano altresi' alla salvaguardia dei diritti di proprieta' intellettuale, in applicazione di quanto stabilito in materia dalle norme nazionali e comunitarie e dalle convenzioni internazionali di cui siano eventualmente parte.