Articolo 5 Collaborazione nel settore giovanile e sportivo 1. Le Parti Contraenti incoraggiano la cooperazione fra Istituzioni governative, Amministrazioni locali, associazioni giovanili ed organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili e delle attivita' motorie. 2. Le Parti Contraenti incoraggiano altresi' la cooperazione tra Istituzioni governative, amministrative ed organizzazioni non governative nel settore delle attivita' fisiche e sportive.