Art. 11. Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio, in accordo con le rispettive legislazioni, di materiale, informazioni e esperti in questi settori e nel settore archeologico. Le Parti contraenti faciliteranno la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei ai ricercatori dell'altro Paese. Ciascuna delle Parti contraenti facilitera', in accordo con la legislazione vigente, l'accesso al materiale inerente la storia dell'altro Paese, permettendo di trascrivere, riprodurre e microfilmare i documenti.