Art. 3. Ciascuna delle Parti contraenti continuera' a favorire lo sviluppo dello studio e dell'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte contraente nelle proprie Universita' e negli altri Istituti di istruzione superiore, nonche' negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riguardo ai territori in cui vivono le minoranze italiana in Slovenia e slovena in Italia.