(Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
    Ciascuna  delle  Parti  contraenti  continuera'  a  favorire   lo
sviluppo dello studio e  dell'insegnamento  della  lingua  e  cultura
dell'altra Parte contraente nelle proprie Universita' e  negli  altri
Istituti di istruzione superiore, nonche' negli  istituti  scolastici
di ogni ordine e grado, con particolare riguardo ai territori in  cui
vivono le minoranze italiana in Slovenia e slovena in Italia.