(Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
    Ciascuna delle Parti contraenti favorira' sul proprio territorio,
di comune accordo e nella misura  delle  proprie  disponibilita',  le
attivita' delle istituzioni culturali e  l'apertura  di  istituti  di
cultura nell'altro Paese. 
    Le  Parti  contraenti  si  impegnano  a  garantire  le   migliori
facilitazioni  possibili  per  l'avvio  ed  il  funzionamento   delle
predette iniziative.