Art. 8. Ciascuna delle Parti contraenti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', le attivita' delle istituzioni culturali e l'apertura di istituti di cultura nell'altro Paese. Le Parti contraenti si impegnano a garantire le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette iniziative.