Art. 4 
 
Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di
  attivita' culturali nei territori interessati da eventi sismici 
 
  1. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30 aprile 1985,  n.  163,  e'  incrementata  di  9.500.000  euro  per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e  di  22.500.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2020. 
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del  presente  articolo,
pari a 9.500.000 euro per  ciascuno  degli  anni  2018  e  2019  e  a
22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020,  si  provvede,  quanto  a
9.500.000 euro per l'anno 2018, a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e
a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, quanto  a  5.500.000  euro  per  l'anno  2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e,
quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  3. Per l'anno 2018, e' altresi' autorizzata la spesa di  4  milioni
di euro in favore di attivita' culturali nei territori delle  regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24  agosto  2016,  ripartiti  secondo  le
medesime  modalita'  previste  dall'articolo  11,  comma  3,   quarto
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2017,  n.  19.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni  di  euro  per  l'anno
2018,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  22,  comma  8,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
 
          Note all'art. 4: 
              - La legge 30  aprile  1985,  n.  163,  recante  «Nuova
          disciplina degli interventi  dello  Stato  a  favore  dello
          spettacolo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
          1985, n. 104. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  199  e  200,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  (legge  di  stabilita'  2015)»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. 
              «199.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per  il
          finanziamento di esigenze indifferibili con  una  dotazione
          di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
          2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere  dal  2018,
          da ripartire tra  le  finalita'  di  cui  all'elenco  n.  1
          allegato alla presente legge, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di
          finanza pubblica», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29
          novembre 2004, n. 280. 
              «5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma  3,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,   recante
          «Proroga  e  definizione  di  termini»,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2016, n. 304. 
              «3. All'art. 1, comma  583,  della  legge  11  dicembre
          2016,  n.  232,  le  parole:  "entro  trenta  giorni"  sono
          sostituite dalle seguenti: "entro  centocinquanta  giorni".
          Conseguentemente, per  le  medesime  finalita'  di  cui  al
          citato art. 1, comma 583, della legge n. 232 del  2016,  e'
          autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni  di  euro  per
          l'anno   2017.   Alla   copertura   dell'onere    derivante
          dall'attuazione del presente  comma  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
          200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per l'anno 2017,
          una quota delle risorse di cui all'art. 24, comma 1,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,
          puo' essere destinata  al  sostegno  dello  spettacolo  dal
          vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui  una
          quota non superiore a  4  milioni  di  euro  e'  ripartita,
          secondo le modalita' stabilite  con  apposito  decreto  del
          Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, in favore di  attivita'  culturali  nei  territori
          delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  interessati
          dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto
          2016.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  22,  comma  8,  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  recante
          «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per  lo  sviluppo»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n.  95,
          S.O. 
              «8.  In  favore  del  teatro  di  rilevante   interesse
          culturale  "Teatro   Eliseo",   per   spese   ordinarie   e
          straordinarie, al fine di garantire  la  continuita'  delle
          sue  attivita'  in  occasione  del  centenario  della   sua
          fondazione e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2017  e  2018.  Al  relativo  onere  si
          provvede, quanto a 2  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,
          mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
          una corrispondente quota delle risorse di cui all'art.  24,
          comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che  restano
          acquisite all'erario, e, quanto a 2  milioni  di  euro  per
          l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica  economica,  di  cui  all'art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307.».