Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  agli  Accordi  di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in  vigore,
in conformita' a quanto disposto, rispettivamente,  dall'articolo  19
dell'Accordo  di  cui  all'articolo   1,   comma   1,   lettera   a),
dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), dall'articolo 18 dell'Accordo di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera c), e dall'articolo 21 dell'Accordo di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera d).