Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione  degli  Accordi  di
cui all'articolo 1, valutati in euro 15.960 annui ogni quattro anni a
decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.