Art. 11. Partecipanti 1. Gli sceneggiatori, i registi, gli attori ed il restante personale tecnico ed artistico che partecipa alle coproduzioni cinematografiche devono essere: a) per quanto concerne la Repubblica italiana: i) cittadini della Repubblica italiana; ii) cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea, oppure iii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica italiana, secondo le interne disposizioni vigenti; b) per quanto concerne la Repubblica Federativa del Brasile: i) cittadini della Repubblica Federativa del Brasile, ii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Federativa del Brasile, secondo le interne disposizioni vigenti; c) in caso di coproduzioni multilaterali, come definite dall'art. 12: i) cittadini dei Paesi coinvolti, oppure ii) soggiornanti di lungo periodo nei Paesi coinvolti, secondo le interne disposizioni vigenti. 2. I partecipanti ad una coproduzione cinematografica, come definiti dal presente articolo, devono mantenere, per tutto il corso della produzione, il loro stato giuridico e non possono acquisirlo o perderlo durante l'intera attivita' di produzione. 3. Per esigenze della coproduzione cinematografica, la partecipazione del personale tecnico ed artistico, che non rientra nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, puo' eccezionalmente essere ammessa ma solo dopo aver avuto l'approvazione dalle Autorita' competenti. 4. Le Autorita' competenti Brasiliane, a loro discrezione e ritenendolo opportuno, possono far partecipare in qualita' di personale tecnico-artistico del Brasile, i cittadini degli Stati Membri del Mercosur.