(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                            Partecipanti 
 
  1.  Gli  sceneggiatori,  i  registi,  gli  attori  ed  il  restante
personale  tecnico  ed  artistico  che  partecipa  alle  coproduzioni
cinematografiche devono essere: 
    a) per quanto concerne la Repubblica italiana: 
      i) cittadini della Repubblica italiana; 
      ii) cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea, 
    oppure 
      iii) soggiornanti di lungo periodo nella  Repubblica  italiana,
secondo le interne disposizioni vigenti; 
    b) per quanto concerne la Repubblica Federativa del Brasile: 
      i) cittadini della Repubblica Federativa del Brasile, 
      ii) soggiornanti di lungo periodo nella  Repubblica  Federativa
del Brasile, secondo le interne disposizioni vigenti; 
    c) in caso di coproduzioni multilaterali, come definite dall'art.
12: 
      i) cittadini dei Paesi coinvolti, 
    oppure 
      ii) soggiornanti di lungo periodo nei Paesi coinvolti,  secondo
le interne disposizioni vigenti. 
    2. I  partecipanti  ad  una  coproduzione  cinematografica,  come
definiti dal presente articolo, devono mantenere, per tutto il  corso
della produzione, il loro stato giuridico e non possono acquisirlo  o
perderlo durante l'intera attivita' di produzione. 
    3.  Per   esigenze   della   coproduzione   cinematografica,   la
partecipazione del personale tecnico ed artistico,  che  non  rientra
nelle condizioni previste dai  commi  1  e  2,  puo'  eccezionalmente
essere ammessa ma solo dopo aver avuto l'approvazione dalle Autorita'
competenti. 
    4. Le Autorita'  competenti  Brasiliane,  a  loro  discrezione  e
ritenendolo  opportuno,  possono  far  partecipare  in  qualita'   di
personale tecnico-artistico del  Brasile,  i  cittadini  degli  Stati
Membri del Mercosur.