Art. 12. Coproduzioni multilaterali 1. Le Autorita' competenti possono congiuntamente approvare un progetto di coproduzione cinematografica, ai sensi del presente Accordo, da realizzare con produttori di uno o piu' Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un Accordo di coproduzione cinematografica o audiovisiva, nel rispetto delle proprie legislazioni interne. 2. Le approvazioni ai sensi del presente articolo riguarderanno solo le proposte in cui il contributo complessivo del coproduttore di un terzo Paese, eventualmente costituito da piu' produttori, non sia inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della produzione e non sia superiore al minore dei singoli contributi dei coproduttori italiani e brasiliani. 3. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore brasiliano o il coproduttore di un terzo Paese sia costituito da piu' societa' di produzione, il contributo finanziario di ogni singola societa' non puo' mai essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.