(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                     Coproduzioni multilaterali 
 
  1. Le Autorita'  competenti  possono  congiuntamente  approvare  un
progetto di  coproduzione  cinematografica,  ai  sensi  del  presente
Accordo, da realizzare con produttori di uno o piu' Paesi con cui una
delle Parti o entrambe abbiano stipulato un Accordo  di  coproduzione
cinematografica   o   audiovisiva,   nel   rispetto   delle   proprie
legislazioni interne. 
  2. Le approvazioni ai sensi  del  presente  articolo  riguarderanno
solo le proposte in cui il contributo complessivo del coproduttore di
un terzo Paese, eventualmente costituito da piu' produttori, non  sia
inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della  produzione
e non sia superiore al minore dei singoli contributi dei coproduttori
italiani e brasiliani. 
  3. Nel caso in cui  il  coproduttore  italiano  o  il  coproduttore
brasiliano o il coproduttore di un terzo Paese sia costituito da piu'
societa' di produzione, il contributo  finanziario  di  ogni  singola
societa' non puo' mai essere inferiore al 5% (cinque per  cento)  del
costo totale della coproduzione cinematografica.