Art. 13. Entrata temporanea 1. Per le coproduzioni cinematografiche approvate, ciascuna Parte favorira', nel rispetto della legislazione vigente nel proprio Paese: a) l'entrata ed il temporaneo soggiorno nel proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell'altra Parte; b) l'importazione temporanea e la riesportazione dal proprio territorio dell'attrezzatura cinematografica e del materiale necessari alla produzione e alla promozione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente in entrambi i Paesi. 2. Le citate disposizioni verranno applicate anche nel caso di terze Parti, secondo quanto definito dall'art. 12 del presente Accordo.