(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                         Entrata temporanea 
 
  1. Per le coproduzioni cinematografiche approvate,  ciascuna  Parte
favorira', nel rispetto della legislazione vigente nel proprio Paese: 
    a) l'entrata ed il temporaneo soggiorno  nel  proprio  territorio
del personale tecnico ed artistico dell'altra Parte; 
    b) l'importazione temporanea  e  la  riesportazione  dal  proprio
territorio  dell'attrezzatura   cinematografica   e   del   materiale
necessari alla produzione e alla promozione dei film  realizzati  nel
quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione  vigente
in entrambi i Paesi. 
  2. Le citate disposizioni verranno  applicate  anche  nel  caso  di
terze Parti,  secondo  quanto  definito  dall'art.  12  del  presente
Accordo.