(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                        Esportazione di film 
 
  Nel caso in cui un film coprodotto venga esportato in un Paese dove
le importazioni di film sono contingentate, il film sara' normalmente
imputato al contingente della Parte che ha le  migliori  possibilita'
di sfruttamento per la proiezione.