Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti comunicheranno, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni per l'approvazione del presente Accordo. 2. Il presente Accordo compreso l'Allegato, che costituisce parte integrante dello stesso, rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni, salvo la sua conclusione secondo quanto definito dal comma 3 del presente articolo. 3. Ciascuna Parte puo' porre termine al presente Accordo attraverso denuncia di tale volonta' all'altra Parte, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima del termine previsto e, in tal caso, l'Accordo si riterra' concluso alla fine di questo periodo. 4. In mancanza di tale denuncia, l'Accordo rimarra' automaticamente in vigore per successivi periodi di cinque anni ciascuno. 5. La rescissione del presente Accordo non produrra' effetti sul completamento delle coproduzioni cinematografiche approvate precedentemente alla sua scadenza. 6. Il presente Accordo annulla e sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica stipulato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile il 9 novembre 1970 ed entrato in vigore il 4 luglio 1974.