(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione
della seconda delle due notifiche con cui  le  Parti  comunicheranno,
attraverso  i  canali  diplomatici,  l'avvenuto  espletamento   delle
procedure previste dalle rispettive legislazioni  per  l'approvazione
del presente Accordo. 
  2. Il presente Accordo compreso l'Allegato, che  costituisce  parte
integrante dello stesso, rimarra' in vigore per un periodo di  cinque
anni, salvo la sua conclusione secondo quanto definito  dal  comma  3
del presente articolo. 
  3. Ciascuna Parte puo' porre termine al presente Accordo attraverso
denuncia  di  tale  volonta'  all'altra  Parte,  da  notificarsi  per
iscritto almeno sei mesi prima del termine previsto e, in  tal  caso,
l'Accordo si riterra' concluso alla fine di questo periodo. 
  4. In mancanza di tale denuncia, l'Accordo rimarra' automaticamente
in vigore per successivi periodi di cinque anni ciascuno. 
  5. La rescissione del presente Accordo non  produrra'  effetti  sul
completamento   delle   coproduzioni    cinematografiche    approvate
precedentemente alla sua scadenza. 
  6. Il presente Accordo annulla e sostituisce il precedente  Accordo
di  Coproduzione  Cinematografica  stipulato  tra  il  Governo  della
Repubblica italiana ed il Governo  della  Repubblica  Federativa  del
Brasile il 9 novembre 1970 ed entrato in vigore il 4 luglio 1974.