(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                              Benefici 
 
  1.  Una  coproduzione  cinematografica  realizzata  ai  sensi   del
presente Accordo dovra' essere considerata  come  film  nazionale  da
entrambe le Parti e, quindi, dovra' beneficiare di pieno diritto  dei
vantaggi che vengono concessi ai film  nazionali  da  ciascuna  delle
Parti in osservanza delle rispettive disposizioni nazionali. 
  2. Solo il coproduttore Italiano avra' titolo a godere dei benefici
concessi in Italia. 
  3. Solo il  coproduttore  Brasiliano  avra'  titolo  a  godere  dei
benefici concessi in Brasile.