Art. 2. Benefici 1. Una coproduzione cinematografica realizzata ai sensi del presente Accordo dovra' essere considerata come film nazionale da entrambe le Parti e, quindi, dovra' beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che vengono concessi ai film nazionali da ciascuna delle Parti in osservanza delle rispettive disposizioni nazionali. 2. Solo il coproduttore Italiano avra' titolo a godere dei benefici concessi in Italia. 3. Solo il coproduttore Brasiliano avra' titolo a godere dei benefici concessi in Brasile.