(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                              Modifiche 
 
  1. Il presente Accordo potra', in ogni caso, essere modificato, con
il reciproco consenso delle Parti,  tramite  scambio  di  Note  delle
Parti stesse attraverso i canali diplomatici. 
  2. Le modifiche entreranno in vigore con reciproca  notifica  delle
Parti del completamento delle rispettive procedure interne.