Art. 21. Risoluzione delle controversie Le controversie che dovessero sorgere tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro. Fatto a Roma, il 23 ottobre 2008, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, portoghese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo redatto in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico