ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE 1. Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica ai sensi del presente Accordo devono essere depositate, ad entrambe le Autorita' competenti almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle riprese del film. 2. Le Autorita' competenti di una delle Parti comunicheranno la propria determinazione alle altre Autorita' competenti, di massima, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'intera documentazione, come stabilisce il comma 3 del presente Allegato. 3. La documentazione inviata a corredo dell'istanza dovra' essere costituita dalle seguenti voci, redatta in italiano per l'Italia e in portoghese per il Brasile: 3.1 la sceneggiatura e la sinossi; 3.2 un documento comprovante l'acquisizione legale della proprieta' dei diritti di autore per la produzione e l'utilizzo della coproduzione cinematografica; 3.3 una copia del contratto di coproduzione stipulato dai coproduttori. Il contratto dovra' comprendere: a) il titolo della coproduzione, almeno provvisorio; b) il nome dello sceneggiatore originale o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria; per l'adattamento di un lavoro letterario in un film occorre allegare un'autorizzazione dell'autore o degli eredi legali; c) il nome del regista (una clausola di sostituzione e' ammessa per il suo cambiamento, in caso di necessita'); d) l'ammontare del costo del film, specificando le spese che ciascun coproduttore dovra' sostenere; e) il piano finanziario; f) una clausola che stabilisca la ripartizione dei proventi e dei mercati; g) una clausola che specifichi nel dettaglio, in caso di eccedenze o economie di spese, le quote rispettive dei coproduttori che dovranno risultare, in linea di massima, proporzionali ai rispettivi contributi, anche se la quota del coproduttore minoritario, nel caso di eccedenze di spese, puo' limitarsi al 30% del costo totale del film; h) una clausola asserente che l'ammissione ai benefici derivanti dal presente Accordo non impegni le Autorita' competenti di ciascun Paese al rilascio del benestare di proiezione in pubblico del film coprodotto; i) una clausola che stabilisca le misure da assumere nel caso in cui: i) le Autorita' competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo; ii) le Autorita' competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film coprodotto nell'uno o nell'altro dei due Paesi; iii) uno dei Coproduttori non riuscisse ad adempiere ai propri impegni; j) il periodo previsto per l'inizio delle riprese; k) una clausola che precisi le scadenze entro cui i coproduttori della produzione del film dovranno saldare i rispettivi apporti; l) una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione di copertura almeno a «tutti i rischi di produzione» e a «tutti i rischi per il materiale originale di produzione»; e m) una clausola che stabilisca, proporzionalmente agli apporti rispettivi dei coproduttori, i termini per la ripartizione della proprieta' dei diritti d'autore. 3.4 Il contratto di distribuzione, nel caso fosse stato gia' stipulato. 3.5 L'elenco del personale tecnico-artistico con l'indicazione della propria nazionalita'. 3.6 Il piano di lavorazione. 3.7 Il copione definitivo. 4. Le Autorita' competenti possono richiedere ogni ulteriore documentazione e tutte le altre informazioni ritenute necessarie. 5. Modifiche, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario ma dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti prima di terminare il film coprodotto. La sostituzione di un coproduttore non puo' essere ammessa che in casi eccezionali e per motivi riconosciuti validi dalle Autorita' competenti.