(Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile-Allegato)
 
ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA  IL  GOVERNO
  DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA
  DEL BRASILE 
 
  1.  Le  istanze  di  ammissione  ai  benefici  della   coproduzione
cinematografica  ai  sensi  del  presente   Accordo   devono   essere
depositate, ad entrambe le Autorita' competenti  almeno  30  (trenta)
giorni prima dell'inizio delle riprese del film. 
  2. Le Autorita' competenti di una  delle  Parti  comunicheranno  la
propria determinazione alle altre Autorita' competenti,  di  massima,
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'intera  documentazione,
come stabilisce il comma 3 del presente Allegato. 
  3. La documentazione inviata a corredo dell'istanza  dovra'  essere
costituita dalle seguenti voci, redatta in italiano per l'Italia e in
portoghese per il Brasile: 
    3.1 la sceneggiatura e la sinossi; 
    3.2  un  documento  comprovante   l'acquisizione   legale   della
proprieta' dei diritti di autore per la produzione e l'utilizzo della
coproduzione cinematografica; 
    3.3  una  copia  del  contratto  di  coproduzione  stipulato  dai
coproduttori. Il contratto dovra' comprendere: 
      a) il titolo della coproduzione, almeno provvisorio; 
      b) il nome dello sceneggiatore originale o dell'adattatore,  se
si  tratta  di  un  soggetto  tratto  da  un'opera  letteraria;   per
l'adattamento di un lavoro letterario in  un  film  occorre  allegare
un'autorizzazione dell'autore o degli eredi legali; 
      c) il nome del regista (una clausola di sostituzione e' ammessa
per il suo cambiamento, in caso di necessita'); 
      d) l'ammontare del costo del film, specificando  le  spese  che
ciascun coproduttore dovra' sostenere; 
      e) il piano finanziario; 
      f) una clausola che stabilisca la ripartizione dei  proventi  e
dei mercati; 
      g) una clausola  che  specifichi  nel  dettaglio,  in  caso  di
eccedenze o economie di spese, le quote rispettive  dei  coproduttori
che  dovranno  risultare,  in  linea  di  massima,  proporzionali  ai
rispettivi  contributi,  anche   se   la   quota   del   coproduttore
minoritario, nel caso di eccedenze di spese, puo'  limitarsi  al  30%
del costo totale del film; 
      h)  una  clausola  asserente  che  l'ammissione   ai   benefici
derivanti dal presente Accordo non impegni le Autorita' competenti di
ciascun Paese al rilascio del benestare di proiezione in pubblico del
film coprodotto; 
      i) una clausola che stabilisca le misure da assumere  nel  caso
in cui: 
        i) le Autorita' competenti dell'uno o  dell'altro  Paese  non
accordassero   l'ammissione   richiesta    dopo    avere    esaminato
l'incartamento completo; 
        ii) le Autorita' competenti non autorizzassero la  proiezione
in pubblico del film coprodotto nell'uno o nell'altro dei due Paesi; 
        iii) uno dei  Coproduttori  non  riuscisse  ad  adempiere  ai
propri impegni; 
      j) il periodo previsto per l'inizio delle riprese; 
      k)  una  clausola  che  precisi  le  scadenze   entro   cui   i
coproduttori della produzione del film dovranno saldare i  rispettivi
apporti; 
      l) una clausola che impegni  il  coproduttore  maggioritario  a
stipulare una polizza di assicurazione di copertura almeno a «tutti i
rischi di produzione» e a «tutti i rischi per il materiale  originale
di produzione»; 
    e 
      m) una clausola che stabilisca, proporzionalmente agli  apporti
rispettivi dei coproduttori, i  termini  per  la  ripartizione  della
proprieta' dei diritti d'autore. 
    3.4 Il contratto di distribuzione,  nel  caso  fosse  stato  gia'
stipulato. 
    3.5 L'elenco del personale  tecnico-artistico  con  l'indicazione
della propria nazionalita'. 
    3.6 Il piano di lavorazione. 
    3.7 Il copione definitivo. 
  4.  Le  Autorita'  competenti  possono  richiedere  ogni  ulteriore
documentazione e tutte le altre informazioni ritenute necessarie. 
  5. Modifiche, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori,
possono essere apportate al contratto originario ma  dovranno  essere
sottoposte  all'approvazione  delle  Autorita'  competenti  prima  di
terminare il film coprodotto. La sostituzione di un coproduttore  non
puo' essere ammessa che in casi eccezionali e per motivi riconosciuti
validi dalle Autorita' competenti.