Art. 5. Riprese 1. I film in coproduzione, realizzati ai sensi del presente Accordo, verranno girati nei Paesi dei coproduttori partecipanti. 2. Le Autorita' competenti possono approvare le riprese - in esterni o in interni dal vero - in un Paese che non partecipi alla coproduzione qualora la sceneggiatura lo renda necessario. 3. Nonostante le disposizioni dell'art. 11, nel caso che vengano approvate delle riprese in conformita' al comma 2 del presente articolo, possono essere impiegati cittadini del Paese in cui le riprese hanno luogo, in qualita' di comparse, in ruoli, o come lavoratori straordinari, il cui impiego sia necessario per intraprendere il lavoro delle riprese.