(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                               Riprese 
 
  1. I  film  in  coproduzione,  realizzati  ai  sensi  del  presente
Accordo, verranno girati nei Paesi dei coproduttori partecipanti. 
  2. Le Autorita'  competenti  possono  approvare  le  riprese  -  in
esterni o in interni dal vero - in un Paese che  non  partecipi  alla
coproduzione qualora la sceneggiatura lo renda necessario. 
  3. Nonostante le disposizioni dell'art. 11, nel  caso  che  vengano
approvate delle riprese  in  conformita'  al  comma  2  del  presente
articolo, possono essere impiegati cittadini  del  Paese  in  cui  le
riprese hanno luogo, in  qualita'  di  comparse,  in  ruoli,  o  come
lavoratori  straordinari,  il  cui   impiego   sia   necessario   per
intraprendere il lavoro delle riprese.