Art. 6. Negativi e stampa prima copia 1. Il negativo originale - o l'originale digitale - sara' proprieta' comune dei coproduttori partecipanti e verra' depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio, scelto di comune accordo dai coproduttori, in uno dei Paesi compartecipanti. 2. Lo sviluppo della pellicola originale avverra' in un laboratorio nel Paese di uno dei coproduttori. 3. Dal negativo originale, bisognera' realizzare almeno un interpositivo. Da questo, ciascun coproduttore avra' diritto di realizzare ulteriori internegativi e copie. 4. Il processo di lavorazione delle coproduzioni cinematografiche puo' avvenire fino al momento della produzione della copia campione nella Repubblica italiana o nella Repubblica Federativa del Brasile o, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce l'art. 12, in un terzo Paese coinvolto nella coproduzione.