(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                    Negativi e stampa prima copia 
 
  1.  Il  negativo  originale  -  o  l'originale  digitale  -   sara'
proprieta' comune dei coproduttori partecipanti e verra'  depositato,
a nome congiunto, presso un laboratorio, scelto di comune accordo dai
coproduttori, in uno dei Paesi compartecipanti. 
  2. Lo sviluppo della pellicola originale avverra' in un laboratorio
nel Paese di uno dei coproduttori. 
  3.  Dal  negativo  originale,  bisognera'  realizzare   almeno   un
interpositivo. Da  questo,  ciascun  coproduttore  avra'  diritto  di
realizzare ulteriori internegativi e copie. 
  4. Il processo di lavorazione delle  coproduzioni  cinematografiche
puo' avvenire fino al momento della produzione della  copia  campione
nella Repubblica italiana o nella Repubblica Federativa  del  Brasile
o, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce l'art. 12,
in un terzo Paese coinvolto nella coproduzione.