Art. 7. Lingue 1. Il dialogo e la narrazione di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzati in italiano o in un dialetto italiano o in portoghese o in un'eventuale fusione di queste lingue consentite. Se il copione lo richiede, possono essere inclusi alcuni brevi dialoghi in altre lingue nella coproduzione cinematografica. 2. Di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzate due versioni nel seguente modo: a) se nella colonna sonora i dialoghi e le narrazioni originali del film coprodotto, o parte di essi, vengono realizzati in italiano o in un dialetto italiano, occorrera' produrre una versione sottotitolata o doppiata in portoghese. Il doppiaggio o il sottotitolaggio in portoghese verranno realizzate nella Repubblica Federativa del Brasile. Eventuali eccezioni a questo principio sono soggette ad approvazione delle Autorita' competenti; b) se nella colonna sonora i dialoghi e le narrazioni originali del film coprodotto, o parte di essi, vengono realizzati in portoghese, occorrera' produrre una versione doppiata in italiano. Il doppiaggio in italiano verra' realizzato nella Repubblica italiana. Eventuali eccezioni a questo principio sono soggette ad approvazione delle Autorita' competenti. 3. E' possibile, tuttavia, in altri Paesi la realizzazione del doppiaggio o del sottotitolaggio di altre copie in lingue diverse dall'italiano o dal portoghese.