(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                               Lingue 
 
  1.  Il  dialogo  e   la   narrazione   di   ciascuna   coproduzione
cinematografica verranno realizzati in  italiano  o  in  un  dialetto
italiano o in portoghese o in un'eventuale fusione di  queste  lingue
consentite. Se il copione lo richiede, possono essere inclusi  alcuni
brevi dialoghi in altre lingue nella coproduzione cinematografica. 
  2. Di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzate due
versioni nel seguente modo: 
    a) se nella colonna sonora i dialoghi e le  narrazioni  originali
del film coprodotto, o parte di essi, vengono realizzati in  italiano
o  in  un  dialetto  italiano,  occorrera'  produrre   una   versione
sottotitolata  o  doppiata  in  portoghese.  Il   doppiaggio   o   il
sottotitolaggio in portoghese verranno  realizzate  nella  Repubblica
Federativa del Brasile. Eventuali eccezioni a questo  principio  sono
soggette ad approvazione delle Autorita' competenti; 
    b) se nella colonna sonora i dialoghi e le  narrazioni  originali
del  film  coprodotto,  o  parte  di  essi,  vengono  realizzati   in
portoghese, occorrera' produrre una versione doppiata in italiano. Il
doppiaggio in italiano verra' realizzato nella  Repubblica  italiana.
Eventuali eccezioni a questo principio sono soggette ad  approvazione
delle Autorita' competenti. 
  3. E' possibile, tuttavia, in  altri  Paesi  la  realizzazione  del
doppiaggio o del sottotitolaggio di altre  copie  in  lingue  diverse
dall'italiano o dal portoghese.