(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                     Contributi dei coproduttori 
 
  1. Il contributo totale del  coproduttore  italiano,  eventualmente
costituito  da  piu'  produttori,  o   il   contributo   totale   del
coproduttore brasiliano, eventualmente costituito da piu' produttori,
non puo' essere  inferiore  al  20%  (venti  per  cento)  e  maggiore
dell'80% (ottanta per cento) del costo totale della produzione. 
  2. Entrambi i coproduttori italiani e brasiliani ed eventuali terzi
coproduttori, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce
l'art. 12, dovranno apportare, in linea  di  massima,  un  contributo
tecnico-artistico effettivo, che sara' ragionevolmente  proporzionato
alla loro partecipazione finanziaria. 
  3.  Sono  ammissibili  le  coproduzioni  finanziarie  nelle  stesse
percentuali del comma 1. 
  4. Relativamente alle coproduzioni finanziarie di cui al  comma  3,
entrambe le Autorita' competenti devono assicurare il  raggiungimento
di un equilibrio annuale. 
  5. Nel caso in cui  il  coproduttore  italiano  o  il  coproduttore
brasiliano sia costituito da piu' Societa' di  produzione,  l'apporto
finanziario di ciascuna Societa' dello stesso Paese non potra' essere
inferiore  al  5%  (cinque  per  cento)  del   costo   totale   della
coproduzione cinematografica. 
  6. Nonostante le disposizioni dei  precedenti  commi  del  presente
articolo,  le  Autorita'   competenti   possono   eccezionalmente   e
congiuntamente approvare coproduzioni cinematografiche che,  pur  non
rispettando le disposizioni relative ai  contributi,  perseguirebbero
gli  obiettivi  del  presente  Accordo.  In  ogni   caso   la   quota
minoritaria,    esclusivamente    finanziaria    o    con     apporto
tecnico-artistico non puo' essere inferiore al 10% (dieci per  cento)
del costo totale della coproduzione cinematografica.