Art. 8. Contributi dei coproduttori 1. Il contributo totale del coproduttore italiano, eventualmente costituito da piu' produttori, o il contributo totale del coproduttore brasiliano, eventualmente costituito da piu' produttori, non puo' essere inferiore al 20% (venti per cento) e maggiore dell'80% (ottanta per cento) del costo totale della produzione. 2. Entrambi i coproduttori italiani e brasiliani ed eventuali terzi coproduttori, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce l'art. 12, dovranno apportare, in linea di massima, un contributo tecnico-artistico effettivo, che sara' ragionevolmente proporzionato alla loro partecipazione finanziaria. 3. Sono ammissibili le coproduzioni finanziarie nelle stesse percentuali del comma 1. 4. Relativamente alle coproduzioni finanziarie di cui al comma 3, entrambe le Autorita' competenti devono assicurare il raggiungimento di un equilibrio annuale. 5. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore brasiliano sia costituito da piu' Societa' di produzione, l'apporto finanziario di ciascuna Societa' dello stesso Paese non potra' essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica. 6. Nonostante le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, le Autorita' competenti possono eccezionalmente e congiuntamente approvare coproduzioni cinematografiche che, pur non rispettando le disposizioni relative ai contributi, perseguirebbero gli obiettivi del presente Accordo. In ogni caso la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria o con apporto tecnico-artistico non puo' essere inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.