Art. 9. Saldo dei contributi 1. Il coproduttore minoritario dovra' saldare la propria quota al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per la realizzazione della versione del film nella lingua del Paese minoritario. 2. L'inosservanza di questa norma comportera' la perdita dei benefici della coproduzione.