(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                        Saldo dei contributi 
 
  1. Il coproduttore minoritario dovra' saldare la propria  quota  al
coproduttore maggioritario nel termine  di  centoventi  (120)  giorni
dalla data di consegna  di  tutto  il  materiale  necessario  per  la
realizzazione  della  versione  del  film  nella  lingua  del   Paese
minoritario. 
  2. L'inosservanza  di  questa  norma  comportera'  la  perdita  dei
benefici della coproduzione.