(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                         Saldo degli apporti 
 
  (1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve
essere versato  al  coproduttore  maggioritario  nel  termine  di  60
(sessanta) giorni dalla  data  di  consegna  di  tutto  il  materiale
necessario per l'approntamento della versione nella lingua del  Paese
minoritario. 
  (2) L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici
della coproduzione.