Art. 11. Coproduzioni gemellate (1) Le produzioni gemellate possono essere considerate, ai sensi del presente Accordo e previa approvazione delle Autorita' competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici. Nonostante quanto stabilito dall'art. 6, nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi puo' essere limitata solo ad un contributo finanziario. (2) Per l'approvazione da parte delle Autorita' competenti, queste produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni: (A) dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci ed un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio; (B) le produzioni gemellate devono essere distribuite alle condizioni comparabili nella Repubblica italiana e nella Repubblica di Croazia; (C) le produzioni gemellate possono essere prodotte contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il lasso di tempo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non debba superare un (1) anno.