(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                       Coproduzioni gemellate 
 
  (1) Le produzioni gemellate possono essere  considerate,  ai  sensi
del  presente  Accordo  e   previa   approvazione   delle   Autorita'
competenti, come coproduzioni  e  usufruire  degli  stessi  benefici.
Nonostante quanto stabilito  dall'art.  6,  nel  caso  di  produzioni
gemellate, la reciproca partecipazione di produttori  di  entrambi  i
Paesi puo' essere limitata solo ad un contributo finanziario. 
  (2) Per l'approvazione da parte delle Autorita' competenti,  queste
produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni: 
    (A) dovranno esserci  rispettivi  investimenti  reciproci  ed  un
equilibrio generale rispetto alle condizioni  di  ripartizione  delle
entrate  dei  coproduttori  nelle  produzioni  che  beneficiano   del
gemellaggio; 
    (B)  le  produzioni  gemellate  devono  essere  distribuite  alle
condizioni comparabili nella Repubblica italiana e  nella  Repubblica
di Croazia; 
    (C)   le   produzioni   gemellate   possono    essere    prodotte
contemporaneamente  o  consecutivamente,  fermo  restando  che,   nel
secondo caso, il lasso di tempo  tra  il  completamento  della  prima
produzione e l'inizio della seconda non debba superare un (1) anno.