Art. 12. Ripartizione dei mercati (1) Qualsiasi clausola contrattuale che preveda la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati deve essere approvata dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film. (2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno liquidati nei «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali. (3) I premi e i benefici finanziari previsti dall'art. 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool». (4) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.