(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                      Ripartizione dei mercati 
 
  (1) Qualsiasi clausola contrattuale che preveda la ripartizione fra
i coproduttori dei proventi o dei mercati deve essere approvata dalle
Autorita' competenti  delle  Parti  Contraenti.  Questa  ripartizione
deve,  di  massima,  corrispondere  alla  percentuale  degli  apporti
rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film. 
  (2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il  «pool»
dei  mercati,  i  proventi  di  ciascun  mercato  nazionale   saranno
liquidati nei  «pool»  solo  dopo  la  copertura  degli  investimenti
nazionali. 
  (3) I premi e  i  benefici  finanziari  previsti  dall'art.  2  del
presente Accordo non saranno inclusi nel «pool». 
  (4)  I  trasferimenti  valutari  risultanti  dall'applicazione  del
presente Accordo saranno effettuati conformemente  alle  disposizioni
vigenti in materia nei due Paesi.