(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                    Contratti tra i coproduttori 
 
  I contratti  tra  coproduttori  devono  precisare  chiaramente  gli
obblighi finanziari di ciascuno in  merito  alla  ripartizione  degli
oneri relativi; 
    a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto; 
    b) alle spese per un  progetto  che  ha  ricevuto  l'approvazione
dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti,  qualora  il  film
realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione; 
    c) alle spese per una  coproduzione  realizzata  nel  quadro  del
presente Accordo, qualora  il  film  non  abbia  ottenuto  in  uno  o
nell'altro dei due Paesi interessati il nulla osta di  proiezione  in
pubblico.