Art. 13. Contratti tra i coproduttori I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi; a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto; b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione; c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il nulla osta di proiezione in pubblico.