(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                        Esportazione dei film 
 
  (1) Nel caso in cui un film di coproduzione venga  esportato  verso
un Paese dove le importazioni di film  sono  contingentate,  film  e'
imputato, di massima, al contingente della Parte Contraente di cui la
partecipazione e' maggioritaria. 
  (2) Nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei  due
Paesi, il film coprodotto e'  imputato  al  contingente  della  Parte
Contraente che ha le migliori possibilita' di sfruttamento. 
  (3) In caso di difficolta',  il  film  coprodotto  e'  imputato  al
contingente  della  Parte  Contraente  di  cui  il  regista   ha   la
nazionalita'.