Art. 15. Esportazione dei film (1) Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, film e' imputato, di massima, al contingente della Parte Contraente di cui la partecipazione e' maggioritaria. (2) Nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film coprodotto e' imputato al contingente della Parte Contraente che ha le migliori possibilita' di sfruttamento. (3) In caso di difficolta', il film coprodotto e' imputato al contingente della Parte Contraente di cui il regista ha la nazionalita'.