(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia-art. 18)
                              Art. 18. 
 
               Norme di procedura per la Coproduzione 
                  ed istanza per la qualificazione 
 
  (1) Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti  devono  fissare
di comune accordo le norme di procedura della  coproduzione,  tenendo
conto  della  legislazione  nazionale  che   disciplina   l'industria
cinematografica  nella  Repubblica  italiana  e  della   legislazione
vigente in materia nella Repubblica di Croazia. 
  (2)  L'istanza  per  l'ammissione  del  film  ai   benefici   della
coproduzione  deve  essere  presentata,   corredata   dai   documenti
richiesti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle  riprese
o delle lavorazioni principali per i film  d'animazione,  in  accordo
con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo. 
  (3) In linea  di  massima,  le  Autorita'  competenti  delle  Parti
Contraenti si notificheranno le loro decisioni in  merito  a  ciascun
progetto di coproduzione, nel piu' breve termine  possibile,  ma  non
necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.