Art. 18. Norme di procedura per la Coproduzione ed istanza per la qualificazione (1) Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti devono fissare di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto della legislazione nazionale che disciplina l'industria cinematografica nella Repubblica italiana e della legislazione vigente in materia nella Repubblica di Croazia. (2) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, corredata dai documenti richiesti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo. (3) In linea di massima, le Autorita' competenti delle Parti Contraenti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, nel piu' breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.