Art. 2. Film Nazionali (1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali dalle Parti Contraenti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti Contraenti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte Contraente che li accorda. (2) La realizzazione di film in coproduzione ai sensi del presente Accordo, deve ottenere l'approvazione, previa consultazione, dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti.