(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                           Film Nazionali 
 
  (1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente  Accordo
dovranno  essere  considerate  come  film   nazionali   dalle   Parti
Contraenti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto  dei  vantaggi
che risultano dalle disposizioni in  vigore  o  che  potranno  essere
emanate da ciascuna delle Parti Contraenti. Questi  vantaggi  saranno
acquisiti solamente dal produttore  della  Parte  Contraente  che  li
accorda. 
  (2) La realizzazione di film in coproduzione ai sensi del  presente
Accordo, deve ottenere l'approvazione,  previa  consultazione,  dalle
Autorita' competenti delle Parti Contraenti.