Art. 21. Entrata in vigore (1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti Contraenti si saranno notificate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo. (2) L'Accordo sara' valido per un periodo di cinque anni. Esso sara' tacitamente rinnovato per un uguale periodo ad ogni data di scadenza, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza. (3) Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorita' e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti Contraenti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.