(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                          Entrata in vigore 
 
  (1)  Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore  alla  data  della
ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti Contraenti si
saranno  notificate,  attraverso  i  canali  diplomatici,  l'avvenuto
espletamento delle procedure interne previste a tale scopo. 
  (2) L'Accordo sara' valido per un  periodo  di  cinque  anni.  Esso
sara' tacitamente rinnovato per un uguale periodo  ad  ogni  data  di
scadenza, salvo denuncia  di  una  delle  due  Parti  contraenti,  da
notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza. 
  (3) Le coproduzioni approvate  dalle  competenti  Autorita'  e  che
siano in stato di avanzamento al momento della denuncia  dell'Accordo
da una  delle  due  Parti  Contraenti,  continueranno  a  beneficiare
pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla  scadenza
o alla denuncia dell'Accordo, le sue  disposizioni  continueranno  ad
applicarsi  alla  ripartizione   degli   introiti   derivanti   dalle
coproduzioni completate.