(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                              Modifiche 
 
  L'Accordo potra' essere modificato attraverso uno  scambio  scritto
di note tra le Parti Contraenti e le modifiche entreranno  in  vigore
con le modalita' previste dall'art. 21, comma 1 del presente Accordo.