Art. 23. Risoluzione delle controversie Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti Contraenti, circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Zara il 10 settembre 2007, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, croata ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico