(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                       Apporti dei produttori 
 
  (1) I produttori dei due Paesi possono contribuire per ciascun film
secondo una proporzione che varia dal venti (20) all'ottanta (80) per
cento. L'apporto del coproduttore  minoritario  deve  comportare,  in
linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. 
  (2) Sono permesse eccezioni alle disposizioni di cui al  comma  (1)
del presente articolo - previa approvazione da parte delle  Autorita'
competenti di entrambi  i  Paesi  -  rimanendo  fermo  che  la  quota
minoritaria,   esclusivamente   finanziaria   ovvero   con    apporto
tecnico-artistico, non puo' essere inferiore al dieci (10) per  cento
del budget del film. 
  (3) Nel caso in cui il  coproduttore  italiano  o  il  coproduttore
croato sia costituito da piu' imprese  di  produzione,  la  quota  di
partecipazione di ogni singola impresa non deve mai essere  inferiore
al cinque (5) per cento del budget del film.