Art. 6. Apporti dei produttori (1) I produttori dei due Paesi possono contribuire per ciascun film secondo una proporzione che varia dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. (2) Sono permesse eccezioni alle disposizioni di cui al comma (1) del presente articolo - previa approvazione da parte delle Autorita' competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria ovvero con apporto tecnico-artistico, non puo' essere inferiore al dieci (10) per cento del budget del film. (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore croato sia costituito da piu' imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non deve mai essere inferiore al cinque (5) per cento del budget del film.