Art. 7. Produzioni Multilaterali (1) Le Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia, la Croazia ed uno o piu' Paesi con cui l'Italia ovvero la Croazia siano legate da un Accordo di coproduzione ufficiale. (2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso, dalle Parti Contraenti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film puo' essere inferiore al dieci (10) per cento del costo. (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore croato o il coproduttore del Paese o dei Paesi terzi sia costituito da piu' imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non deve essere inferiore ai cinque (5) per cento del budget del film.