(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                      Produzioni Multilaterali 
 
  (1) Le Parti contraenti considerano con favore la realizzazione  di
coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia, la  Croazia  ed
uno o piu' Paesi con cui l'Italia ovvero la Croazia siano  legate  da
un Accordo di coproduzione ufficiale. 
  (2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto
di  esame,  caso  per   caso,   dalle   Parti   Contraenti.   Nessuna
partecipazione minoritaria in questi film puo'  essere  inferiore  al
dieci (10) per cento del costo. 
  (3) Nel caso in cui il  coproduttore  italiano  o  il  coproduttore
croato o il coproduttore del Paese o dei Paesi terzi  sia  costituito
da piu' imprese di produzione, la quota  di  partecipazione  di  ogni
singola impresa non deve essere inferiore ai cinque (5) per cento del
budget del film.