(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica di Croazia-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                         Ingresso temporaneo 
 
  (1) Le Parti contraenti faciliteranno l'ingresso  temporaneo  e  la
riesportazione  dell'attrezzatura  cinematografica  necessaria   alla
produzione dei film realizzati nel quadro del presente  Accordo,  nel
rispetto della legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi. 
  (2)  Ciascuna  delle  Parti  Contraenti  permettera'  al  personale
tecnico ed artistico dell'altra Parte  Contraente  di  entrare  e  di
risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di
partecipare alla realizzazione di tali film, in  conformita'  con  la
legislazione nazionale.