Art. 9. Ingresso temporaneo (1) Le Parti contraenti faciliteranno l'ingresso temporaneo e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi. (2) Ciascuna delle Parti Contraenti permettera' al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte Contraente di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film, in conformita' con la legislazione nazionale.