(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele-art. 1)
ACCORDO  DI  COPRODUZIONE  CINEMATOGRAFICA  TRA  IL   GOVERNO   DELLA
  REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE 
 
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello  Stato  di
Israele, di seguito denominati «le Parti»; 
  Consapevoli  che  la  cooperazione  reciproca  possa  favorire   lo
sviluppo della produzione di film e promuovere un ulteriore  sviluppo
dei rapporti culturali e tecnologici tra i due Paesi; 
  Considerando che la coproduzione potrebbe  giovare  alle  industrie
cinematografiche dei rispettivi Paesi  e  contribuire  alla  crescita
economica  dei  settori  della  produzione  e   della   distribuzione
cinematografica in Italia ed in Israele; 
  Prendendo nota della  loro  reciproca  decisione  di  istituire  un
quadro atto ad incoraggiare tutti i  tipi  di  produzione  mediatica,
soprattutto la coproduzione e cinematografica; 
  Rammentando la Cooperazione tra le Parti nel settore della Cultura; 
 
               Hanno, quindi, convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente Accordo: 
    (1) per «coproduzione» oppure per «film  coprodotto»  si  intende
qualsiasi opera cinematografica,  con  o  senza  colonna  sonora,  di
qualsiasi lunghezza o genere, ivi incluse produzioni di animazione  e
documentari,  realizzata  da   un   coproduttore   italiano   ed   un
coproduttore   israeliano,    per    l'utilizzazione    nelle    sale
cinematografiche,   in    televisione,    internet,    videocassette,
video-dischi, CD-ROM o attraverso mezzi simili, comprese forme future
di produzione e distribuzione cinematografica; 
    (2) per «coproduttore italiano» si intende una o piu' societa' di
produzione cinematografica con sede in Italia,  in  conformita'  alla
normativa in vigore in Italia; 
    (3) per «coproduttore israeliano» si intende una o piu'  societa'
di produzione cinematografica con sede  in  Israele,  in  conformita'
alla normativa in vigore in Israele; 
    (4) per «Autorita' competenti» s'intendono entrambe le  Autorita'
competenti responsabili  dell'attuazione  del  presente  Accordo.  Le
Autorita' competenti sono: 
      per la parte italiana: il Ministero dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo, Direzione Generale per il Cinema; 
      per la parte israeliana: il Ministero  della  Cultura  e  dello
Sport oppure chi per esso.