(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                      Personale ed attrezzature 
 
  (1) Le Parti faciliteranno: 
    a)  l'ingresso  temporaneo  e  la  riesportazione  di   qualsiasi
attrezzatura  necessaria  per  la   produzione   delle   coproduzioni
cinematografiche ai sensi del presente Accordo,  nel  rispetto  della
rispettiva normativa nazionale; 
    b) l'ingresso e la residenza nel proprio territorio del personale
tecnico ed artistico dell'altra Parte al  fine  di  partecipare  alla
coproduzione cinematografica. 
  (2) Le disposizioni del presente articolo vengono  applicate  anche
alle Parti  terze,  approvate  ai  sensi  dell'art.  9  del  presente
Accordo.