Art. 12. Regolamentazione delle quote (1) Qualora un film coprodotto venga commercializzato in un Paese che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad entrambe le Parti, esso sara' incluso nella quota del Paese del coproduttore maggioritario. Qualora i contributi dei coproduttori siano uguali, la coproduzione sara' inclusa nella quota del Paese di cittadinanza o di residenza permanente del direttore della coproduzione. (2) Qualora un film coprodotto venga commercializzato in un Paese che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad una sola delle Parti, la coproduzione verra' commercializzata dalla Parte nei confronti della quale non vi e' alcuna quota. (3) Qualora un film coprodotto venga commercializzato in un Paese che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad una od entrambe le Parti, le Autorita' competenti possono accordarsi nel regolamentare le quote diversamente dalle disposizioni definite nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.