(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                    Regolamentazione delle quote 
 
  (1) Qualora un film coprodotto venga commercializzato in  un  Paese
che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad entrambe le  Parti,
esso  sara'  incluso  nella  quota   del   Paese   del   coproduttore
maggioritario. Qualora i contributi dei coproduttori siano uguali, la
coproduzione sara' inclusa nella quota del Paese di cittadinanza o di
residenza permanente del direttore della coproduzione. 
  (2) Qualora un film coprodotto venga commercializzato in  un  Paese
che abbia regolamenti sui contingenti  relativi  ad  una  sola  delle
Parti,  la  coproduzione  verra'  commercializzata  dalla  Parte  nei
confronti della quale non vi e' alcuna quota. 
  (3) Qualora un film coprodotto venga commercializzato in  un  Paese
che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad una od entrambe  le
Parti, le Autorita' competenti possono accordarsi  nel  regolamentare
le quote diversamente dalle disposizioni definite nei paragrafi 1 e 2
del presente articolo.