Art. 13. Identificazione delle coproduzioni cinematografiche (1) Tutte le coproduzioni cinematografiche dovranno essere identificate come coproduzioni italo-israeliane o israelo-italiane. (2) Detta identificazione figurera' in un titolo distinto di testa o di coda, nel materiale promozionale pubblicitario ed ogni qual volta i film coprodotti vengano proiettati in pubblico.