(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                              Modifiche 
 
  Il presente Accordo puo' essere  modificato  per  iscritto  con  il
reciproco consenso delle Parti.  Qualsiasi  modifica  dell'Accordo  o
dell'Allegato  dovra'  seguire  le  stesse  procedure  previste   per
l'entrata in vigore come definisce l'art. 18.