(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                          Entrata in vigore 
 
  (1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della  seconda
delle note diplomatiche con cui le Parti si notificano l'espletamento
delle proprie procedure interne  previste  per  l'entrata  in  vigore
dell'Atto. 
  (2) Il presente Accordo avra' validita' per un  periodo  di  cinque
(5) anni che verra' automaticamente estesa per ulteriori  periodi  di
cinque (5) anni ciascuno, a meno che una delle Parti non dia,  almeno
sei (6) mesi  prima,  avviso  scritto  all'altra  Parte  del  proprio
intento a cessare l'Accordo. 
  (3) Le coproduzioni approvate  dalle  Autorita'  competenti  e  che
siano in svolgimento al momento della notifica, di una  delle  Parti,
di risoluzione  del  presente  Accordo  continueranno  a  beneficiare
pienamente delle disposizioni  del  presente  Accordo  fino  al  loro
completamento. 
  (4) Dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo  annullera'  e
sostituira' l'Accordo di coproduzione cinematografica firmato tra  il
Governo della Repubblica  italiana  ed  il  Governo  dello  Stato  di
Israele a Gerusalemme il 1° gennaio 1985 ed entrato in  vigore  il  9
settembre 1987. 
  Firmato a Roma il 2 dicembre 2013, che corrisponde  al  29  kislev,
5774, in due  copie  originali  nelle  lingue  italiana,  inglese  ed
ebraica,  tutti  i  testi  facenti  ugualmente  fede.  In   caso   di
divergenza, prevarra' il testo inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico