Art. 18. Entrata in vigore (1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della seconda delle note diplomatiche con cui le Parti si notificano l'espletamento delle proprie procedure interne previste per l'entrata in vigore dell'Atto. (2) Il presente Accordo avra' validita' per un periodo di cinque (5) anni che verra' automaticamente estesa per ulteriori periodi di cinque (5) anni ciascuno, a meno che una delle Parti non dia, almeno sei (6) mesi prima, avviso scritto all'altra Parte del proprio intento a cessare l'Accordo. (3) Le coproduzioni approvate dalle Autorita' competenti e che siano in svolgimento al momento della notifica, di una delle Parti, di risoluzione del presente Accordo continueranno a beneficiare pienamente delle disposizioni del presente Accordo fino al loro completamento. (4) Dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo annullera' e sostituira' l'Accordo di coproduzione cinematografica firmato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele a Gerusalemme il 1° gennaio 1985 ed entrato in vigore il 9 settembre 1987. Firmato a Roma il 2 dicembre 2013, che corrisponde al 29 kislev, 5774, in due copie originali nelle lingue italiana, inglese ed ebraica, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese. Parte di provvedimento in formato grafico