ALLEGATO NORME DI PROCEDURA 1. Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, per quanto possibile, simultaneamente ad entrambe le Autorita' competenti almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle riprese del film o della principale animazione. 2. Le Autorita' competenti si comunicheranno la propria decisione sui progetti presentati. In linea di massima e' l'Autorita' competente relativa al produttore con quota maggioritaria che comunichera' per prima il proprio parere all'Autorita' competente relativa al produttore con quota minoritaria. 3. Le istanze devono essere presentate nel seguente modo: per la Repubblica italiana, accompagnate da una traduzione avente la dichiarazione di conformita', qualora vengano presentate in una lingua diversa dall'italiano; per lo Stato di Israele, le istanze dovranno essere presentate nelle lingue ebraica od inglese. 4. Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti: 4.1 una prova sugli avvenuti accordi circa la licenza in materia di diritti di proprieta' intellettuale, di qualsiasi tipo, in particolare dei diritti d'autore e dei diritti connessi (per «diritti connessi» devono intendersi, tra l'altro, i diritti morali, i diritti degli artisti, i diritti dei produttori di fonogrammi ed i diritti di trasmissione) compresi nella coproduzione o da essa derivanti, in misura sufficiente ai fini di realizzare gli obiettivi del contratto di coproduzione, come accordi presi per il pubblico spettacolo, la distribuzione, la trasmissione, ha disponibilita' su internet o, altrimenti, la vendita od il noleggio di copie fisiche od elettroniche della coproduzione nei territori dei Paesi di origine delle Parti ed in Paesi terzi, come anche le necessarie autorizzazioni per i diritti d'autore ed i diritti connessi con riferimento a qualsiasi opera letteraria, drammatica, musicale o artistica che sia stata adattata dal richiedente al fini della coproduzione: 4.2 la sceneggiatura e la sinossi del film in una delle lingue concordate; 4.3 il contratto di coproduzione stipulato che e' soggetto all'approvazione delle Autorita' competenti. Il contratto deve precisare: a. il titolo del film, anche se provvisorio; b. il nome dello sceneggiatore o dell'adattatore del soggetto se tratto da un'opera letteraria; c. il nome del regista (e' permessa una clausola per la sua sostituzione se fosse necessario); d. il budget del film; e. il piano finanziario per il film; f. l'ammontare dei contributi finanziari dei coproduttori; g. gli impegni finanziari di ciascun coproduttore per quanto concerne la ripartizione in percentuale delle spese relative ai costi sullo sviluppo, elaborazione, produzione e post-produzione fino alla realizzazione della copia campione; h. la distribuzione dei ricavi e dei profitti tra cui la ripartizione o la messa in comune dei mercati; i. la partecipazione di ciascuno dei coproduttori nei costi che superano il budget o negli utili provenienti da eventuali risparmi nei costi di produzione; j. l'assegnazione dei diritti di proprieta' intellettuale in una coproduzione cinematografica, tra cui la proprieta' e la licenza degli stessi; k. una clausola nel contratto deve affermare che l'approvazione del film, che da' diritto a godere dei benefici ai sensi dell'Accordo, non costituisca obbligo per le Autorita' competenti di una o di entrambe le Parti ad autorizzare la proiezione pubblica del film; l. una clausola che prescriva le misure da adottare qualora: i) le Autorita' competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo; ii) le Autorita' competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film coprodotto nell'uno o nell'altro dei due Paesi; m. una clausola che stabilisca le misure da adottare qualora un coproduttore non adempia totalmente ai propri impegni nei termini stabiliti nel contratto di coproduzione; n. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione di copertura a tutti i rischi di produzione ed a tutti i rischi per il materiale originale di produzione; o. la data approssimativa dell'inizio delle riprese; p. la maniera con cui la coproduzione deve essere inserita nei festival internazionali; q. ulteriori disposizioni richieste dalle Autorita' competenti; 4.4 l'elenco delle attrezzature richieste (tecniche, artistiche od alter) e del personale, tra cui la nazionalita' dello stesso personale ed i ruoli che verranno svolti dagli attori; 4.5 il piano di lavorazione; 4.6 il contratto di distribuzione, se fosse gia' stipulato; 4.7 il copione definitivo. 5. Le disposizioni determinanti del contratto originale di coproduzione possono essere modificate previa approvazione da parte delle Autorita' competenti. 6. La sostituzione di un coproduttore puo' essere concessa solo in casi eccezionali e per motivazioni riconosciute pertinenti dalle Autorita' competenti. 7. I coproduttori forniranno qualsiasi altra documentazione ed informazione ritenute necessarie dalle Autorita' competenti al fine della trattazione dell'istanza di coproduzione od al fine di monitorare la coproduzione o l'attuazione dell'Accordo di coproduzione.