(Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele-Allegato)
 
                              ALLEGATO 
 
                         NORME DI PROCEDURA 
 
  1.  Le  istanze  di  ammissione  ai  benefici  della   coproduzione
cinematografica  devono  essere  depositate,  per  quanto  possibile,
simultaneamente  ad  entrambe  le  Autorita'  competenti  almeno   30
(trenta) giorni prima dell'inizio delle  riprese  del  film  o  della
principale animazione. 
  2. Le Autorita' competenti si comunicheranno la  propria  decisione
sui  progetti  presentati.  In  linea  di  massima   e'   l'Autorita'
competente  relativa  al  produttore  con  quota  maggioritaria   che
comunichera' per prima il  proprio  parere  all'Autorita'  competente
relativa al produttore con quota minoritaria. 
  3. Le istanze devono essere presentate nel seguente modo: 
    per la Repubblica italiana, accompagnate da una traduzione avente
la dichiarazione di conformita', qualora vengano  presentate  in  una
lingua diversa dall'italiano; 
    per lo Stato di Israele, le istanze  dovranno  essere  presentate
nelle lingue ebraica od inglese. 
  4. Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti: 
    4.1 una prova sugli avvenuti accordi circa la licenza in  materia
di  diritti  di  proprieta'  intellettuale,  di  qualsiasi  tipo,  in
particolare dei diritti d'autore e dei diritti connessi (per «diritti
connessi» devono intendersi, tra l'altro, i diritti morali, i diritti
degli artisti, i diritti dei produttori di fonogrammi ed i diritti di
trasmissione) compresi nella coproduzione o  da  essa  derivanti,  in
misura sufficiente ai fini di realizzare gli obiettivi del  contratto
di coproduzione, come accordi presi per il  pubblico  spettacolo,  la
distribuzione, la trasmissione,  ha  disponibilita'  su  internet  o,
altrimenti,  la  vendita  od  il  noleggio  di   copie   fisiche   od
elettroniche della coproduzione nei territori dei  Paesi  di  origine
delle  Parti  ed  in  Paesi   terzi,   come   anche   le   necessarie
autorizzazioni per i diritti  d'autore  ed  i  diritti  connessi  con
riferimento a qualsiasi  opera  letteraria,  drammatica,  musicale  o
artistica che sia  stata  adattata  dal  richiedente  al  fini  della
coproduzione: 
    4.2 la sceneggiatura e la sinossi del film in  una  delle  lingue
concordate; 
    4.3 il  contratto  di  coproduzione  stipulato  che  e'  soggetto
all'approvazione  delle  Autorita'  competenti.  Il  contratto   deve
precisare: 
      a. il titolo del film, anche se provvisorio; 
      b. il nome dello sceneggiatore o dell'adattatore  del  soggetto
se tratto da un'opera letteraria; 
      c. il nome del regista (e' permessa una  clausola  per  la  sua
sostituzione se fosse necessario); 
      d. il budget del film; 
      e. il piano finanziario per il film; 
      f. l'ammontare dei contributi finanziari dei coproduttori; 
      g. gli impegni finanziari di ciascun  coproduttore  per  quanto
concerne la ripartizione in percentuale delle spese relative ai costi
sullo sviluppo, elaborazione, produzione e post-produzione fino  alla
realizzazione della copia campione; 
      h. la distribuzione dei  ricavi  e  dei  profitti  tra  cui  la
ripartizione o la messa in comune dei mercati; 
      i. la partecipazione di ciascuno dei coproduttori nei costi che
superano il budget o negli utili provenienti  da  eventuali  risparmi
nei costi di produzione; 
      j. l'assegnazione dei diritti di  proprieta'  intellettuale  in
una coproduzione cinematografica, tra cui la proprieta' e la  licenza
degli stessi; 
      k. una clausola nel contratto deve affermare che l'approvazione
del  film,  che  da'  diritto  a  godere  dei   benefici   ai   sensi
dell'Accordo, non costituisca obbligo per le Autorita' competenti  di
una o di entrambe le Parti ad autorizzare la proiezione pubblica  del
film; 
      l. una clausola che prescriva le misure da adottare qualora: 
        i) le Autorita' competenti dell'uno o  dell'altro  Paese  non
accordassero   l'ammissione   richiesta    dopo    avere    esaminato
l'incartamento completo; 
        ii) le Autorita' competenti non autorizzassero la  proiezione
in pubblico del film coprodotto nell'uno o nell'altro dei due Paesi; 
      m. una clausola che stabilisca le misure da adottare qualora un
coproduttore non adempia totalmente ai  propri  impegni  nei  termini
stabiliti nel contratto di coproduzione; 
      n. una clausola che impegni  il  coproduttore  maggioritario  a
stipulare una polizza di assicurazione di copertura a tutti i  rischi
di produzione ed a tutti i  rischi  per  il  materiale  originale  di
produzione; 
      o. la data approssimativa dell'inizio delle riprese; 
      p. la maniera con cui la coproduzione deve essere inserita  nei
festival internazionali; 
      q. ulteriori disposizioni richieste dalle Autorita' competenti; 
    4.4 l'elenco delle attrezzature richieste  (tecniche,  artistiche
od alter) e del personale,  tra  cui  la  nazionalita'  dello  stesso
personale ed i ruoli che verranno svolti dagli attori; 
    4.5 il piano di lavorazione; 
    4.6 il contratto di distribuzione, se fosse gia' stipulato; 
    4.7 il copione definitivo. 
  5.  Le  disposizioni  determinanti  del  contratto   originale   di
coproduzione possono essere modificate previa approvazione  da  parte
delle Autorita' competenti. 
  6. La sostituzione di un coproduttore puo' essere concessa solo  in
casi eccezionali e  per  motivazioni  riconosciute  pertinenti  dalle
Autorita' competenti. 
  7. I coproduttori  forniranno  qualsiasi  altra  documentazione  ed
informazione ritenute necessarie dalle Autorita' competenti  al  fine
della  trattazione  dell'istanza  di  coproduzione  od  al  fine   di
monitorare   la   coproduzione   o   l'attuazione   dell'Accordo   di
coproduzione.