(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                      Approvazione dei progetti 
 
  (1) I film da coprodurre in base al presente Accordo dai due  Paesi
devono essere approvati dalle Autorita' competenti. 
  (2)   Le   condizioni   per   l'approvazione   delle   coproduzioni
cinematografiche  verranno  concordate  di   comune   accordo   dalle
Autorita' competenti, caso per caso, fatte salve le disposizioni  del
presente Accordo e  della  rispettiva  legislazione  nazionale  delle
Parti. 
  (3)  Per  poter  godere  dei   benefici   della   coproduzione,   i
coproduttori   dovranno   dimostrare   di    possedere    un'adeguata
organizzazione  tecnica,  un   sostegno   finanziario   nonche'   una
riconosciuta  e  qualificata  reputazione  professionale  per   poter
condurre a buon fine la produzione. 
  (4) L'approvazione non sara' concessa  ad  un  progetto  laddove  i
coproduttori siano legati da gestione o controllo comuni, a meno  che
tale relazione sia  stata  specificamente  stabilita  ai  fini  della
coproduzione stessa del film.