Art. 3. Approvazione dei progetti (1) I film da coprodurre in base al presente Accordo dai due Paesi devono essere approvati dalle Autorita' competenti. (2) Le condizioni per l'approvazione delle coproduzioni cinematografiche verranno concordate di comune accordo dalle Autorita' competenti, caso per caso, fatte salve le disposizioni del presente Accordo e della rispettiva legislazione nazionale delle Parti. (3) Per poter godere dei benefici della coproduzione, i coproduttori dovranno dimostrare di possedere un'adeguata organizzazione tecnica, un sostegno finanziario nonche' una riconosciuta e qualificata reputazione professionale per poter condurre a buon fine la produzione. (4) L'approvazione non sara' concessa ad un progetto laddove i coproduttori siano legati da gestione o controllo comuni, a meno che tale relazione sia stata specificamente stabilita ai fini della coproduzione stessa del film.