(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                               Riprese 
 
  (1) I film di coproduzione saranno girati,  elaborati,  doppiati  o
sottotitolati,   fino   alla   creazione   della   prima   copia   di
distribuzione, all'interno dei Paesi dei coproduttori partecipanti. 
  (2) Tuttavia, qualora la sceneggiatura od il soggetto del  film  lo
richiedessero,  le  Autorita'   competenti   potrebbero   autorizzare
riprese, esterne od interne, in  un  Paese  che  non  partecipa  alla
coproduzione. 
  (3) Nei casi di assoluta eccezionalita', e' possibile ricorrere  ad
un Paese terzo per i servizi di doppiaggio o  sottotitolaggio  previa
autorizzazione delle Autorita' competenti.