Art. 4. Riprese (1) I film di coproduzione saranno girati, elaborati, doppiati o sottotitolati, fino alla creazione della prima copia di distribuzione, all'interno dei Paesi dei coproduttori partecipanti. (2) Tuttavia, qualora la sceneggiatura od il soggetto del film lo richiedessero, le Autorita' competenti potrebbero autorizzare riprese, esterne od interne, in un Paese che non partecipa alla coproduzione. (3) Nei casi di assoluta eccezionalita', e' possibile ricorrere ad un Paese terzo per i servizi di doppiaggio o sottotitolaggio previa autorizzazione delle Autorita' competenti.