(Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                            Partecipanti 
 
  (1) I produttori, gli autori,  gli  sceneggiatori,  gli  attori,  i
direttori,  professionisti  e  tecnici   che   partecipano   ad   una
coproduzione devono essere  cittadini  della  Repubblica  italiana  o
dello Stato di Israele in conformita' delle  rispettive  legislazioni
nazionali delle Parti. Per quanto  riguarda  la  Repubblica  italiana
possono  essere  anche  cittadini  degli  Stati  Membri   dell'Unione
europea. 
  (2) Qualora la  coproduzione  lo  richieda,  la  partecipazione  di
professionisti che non rispetti quanto  disposto  dal  paragrafo  (1)
potrebbe essere consentita, in  circostanze  straordinarie  e  previa
approvazione delle Autorita' competenti. 
  (3) Nel caso delle coproduzioni multilaterali,  definite  nell'art.
9, possono partecipare cittadini di quei Paesi o residenti permanenti
in quei Paesi, conformemente alla legislazione in essi vigente.