Art. 5. Partecipanti (1) I produttori, gli autori, gli sceneggiatori, gli attori, i direttori, professionisti e tecnici che partecipano ad una coproduzione devono essere cittadini della Repubblica italiana o dello Stato di Israele in conformita' delle rispettive legislazioni nazionali delle Parti. Per quanto riguarda la Repubblica italiana possono essere anche cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea. (2) Qualora la coproduzione lo richieda, la partecipazione di professionisti che non rispetti quanto disposto dal paragrafo (1) potrebbe essere consentita, in circostanze straordinarie e previa approvazione delle Autorita' competenti. (3) Nel caso delle coproduzioni multilaterali, definite nell'art. 9, possono partecipare cittadini di quei Paesi o residenti permanenti in quei Paesi, conformemente alla legislazione in essi vigente.